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Apprendistato

L’accordo di Riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi è stato sottoscritto il 24 marzo 2012 dalla Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams CGIL, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, a norma dell’art. 1, comma 30, Legge num 247/2007 e del D.Lgs. num 167/2011.

In attuazione della normativa contrattuale la procedura relativa all’assunzione con contratto di Apprendistato Professionalizzante è la seguente:

  1. La Richiesta di Parere di Conformità per l’assunzione con contratto di Apprendistato Professionalizzante deve essere inviata all’Ente Bilaterale di Cagliari tramite raccomandata A/R, consegna “brevi manu” (vedi orari di apertura al pubblico) oppure tramite PEC all’indirizzo ebitercagliari@pec.it prima dell’assunzione, alla richiesta di parere è allegato un piano formativo da consegnare congiuntamente.
    Dopo il riconoscimento del parere di conformità da parte dell’Ente Bilaterale si potrà procedere all’assunzione.
    Se entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta l’Ente non si esprime vale il silenzio assenso.
  2. Il Piano Formativo Individuale deve essere predisposto entro 30 giorni dalla data di assunzione e resterà in azienda*.

* al termine del rapporto di apprendistato, ai sensi dell’art. 21 dell’accordo, il datore di lavoro dovrà attestare l’avvenuta formazione e dare comunicazione scritta all’apprendista – 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo – dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.

Il datore di lavoro, inoltre, dovrà comunicare entro i 5 giorni successivi all’Ente Bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali è stata attribuita la qualifica**.

**Al fine di garantire il corretto adempimento degli oneri aziendali vi invitiamo dunque ad inviare all’Ente una copia del Piano Formativo Individuale di cui al punto 2.

Infine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al competente Centro per l’impiego e per conoscenza all’Ente Bilaterale, i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.

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